Al via il bonus sanificazione. C’è tempo fino al 4 novembre 2021 per la presentazione della domanda online per accedere al credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale (e di altri dispositivi atti a garantire la
salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi), introdotto dal decreto “Sostegni-bis”.
Come già indicato nel nostro precedente articolo, Il Decreto Legge del 25 maggio 2021 n. 73 è stato convertito in legge (L. 106/2021) e contiene le regole per accedere ai molti bonus.
Bonus sanificazione, DPI e tamponi
Con l’art. 32 viene introdotto un credito di imposta pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione e individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19.
Chi può usufruire del credito d’imposta?
I beneficiari del credito d’imposta sono gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni, gli enti non commerciali – compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti – e le strutture ricettive extra alberghiere a carattere non imprenditoriale.
E’ necessario comunicare all’Agenzia l’ammontare delle spese ammissibili sostenute in questi tre mesi, utilizzando il modello presente sul sito delle Entrate. La comunicazione può essere trasmessa direttamente dal contribuente oppure da un intermediario, fino al 4 novembre 2021. Si potrà utilizzare sia il servizio web presente nell’area riservata del sito delle Entrate, sia i tradizionali canali telematici dell’Agenzia
Come utilizzare il credito?
Il credito d’imposta può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa oppure in compensazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente online mediante i servizi telematici dell’Agenzia.